Dl rilancio 34/2020: CESSIONI EX ART. 124, CO.1 ESENTI DA IVA.
Utilizzo del codice natura N4, in quanto operazioni esenti da Iva sino al 31 dicembre 2020, per le e-fatture emesse in relazione alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.
Queste le indicazioni di Assosoftware, pubblicate nella giornata di ieri, 1° giugno 2020, in relazione alle modalità di compilazione del tracciato xml relativamente alle cessioni dei beni di cui all’articolo 124, comma 1 del Dl rilancio 34/2020 correlate all’emergenza epidemiologica Covid 19. Per tali cessioni inoltre, a fronte del riconoscimento dell’esenzione da Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile senza alcun pro-rata, a differenza di quanto previsto invece per le altre operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, tali cessioni saranno assoggettate ad aliquota ridotta del 5% ed andranno quindi documentate senza utilizzare uno specifico codice natura. L’avvio facoltativo dal 1° ottobre 2020 delle nuove specifiche tecniche versione 1.6.1. della e-fattura non inciderà su tali indicazioni per tutto il 2020, considerando non solo la loro non obbligatorietà, se non a decorrere dal 1° gennaio 2021 in avanti, ma anche e soprattutto perché il codice natura N4 non risulta interessato dalla previsione dei sotto-codici, richiesti invece per le operazioni non soggette con codice N2, per quelle non imponibili N3 e quelle ad inversione contabile N6.
Più nel dettaglio, Assosoftware suggerisce di utilizzare appunto il codice natura N4 ed indicare nel riferimento normativo la dicitura «fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del D.L. 34 del 2020». In particolare, quanto alle mascherine sono esenti da imposta solamente quelle chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3, e non anche quelle generiche, secondo quanto precisato anche dall’agenzia delle Dogane con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020. L’elenco dei beni indicati all’articolo 124 del decreto rilancio è inoltre da considerarsi tassativo, ricomprendendo tra gli altri ventilatori polmonari, caschi e maschere, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi.
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